Magistrati assegnati alla terza sezione civile

Magistrati assegnati alla sezione
  • Dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente F.F.
  • Dott.ssa Caterina Lazzara - Giudice
  • Dott. Antonio Lacatena - Giudice
  • Dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Giudice
  • Dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice
  • Dott.ssa Valentina Patti - Giudice
  • Dott. Michele Palagano - Giudice
  • Dott. Emanuele Lucchini - Giudice
  • Dott.ssa Lucia Napolitano - Giudice Onorario 
  • Dott.ssa Carla Faggiano - Giudice Onorario
  • Dott. Giacomo Volpe - Giudice Onorario
  • Dott. Claudio Caruso - Giudice Onorario

Il collegio addetto alla trattazione delle procedure concorsuali é costituito dal presidente di sezione e dai giudici dott. Francesco Murgo ed N.N. Tratta tutte le cause relative alle procedure  concorsuali.
Il collegio che decide sulle impugnazioni del decreto di esecutività dello stato passivo:

  1. allorché il provvedimento impugnato sia stato emesso dal dott. Murgo o da N.N., è costituito dal presidente di sezione, dal più anziano in ruolo tra i giudici della sezione e, rispettivamente, da N.N. o dal dott. Murgo quale giudice relatore;

  2. allorché il provvedimento impugnato sia stato emesso da un giudice diverso dal dott. Murgo o da N.N., è costituito dal presidente di sezione, dal dott. Murgo e da N.N. e le funzioni di giudice relatore saranno svolte dal dott. Murgo.

I reclami avverso i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione immobiliare saranno decisi dal Collegio costituito dal presidente della sezione e dai due giudici - fra quelli addetti alla trattazione delle procedure esecutive immobiliari - che non hanno emesso il provvedimento reclamato. Il relatore sarà individuato secondo lo stesso criterio innanzi stabilito per l'assegnazione dei giudizi di opposizione.

 

 

Deleghe delle funzioni presidenziali

Al presidente della terza sezione civile:

  • è delegata la trattazione dei procedimenti di istruzione preventiva nelle materie di competenza della sezione, con espressa facoltà di sub-delega ai magistrati della sezione medesima, secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in tabella;
  • è delegata la trattazione delle opposizioni proposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011 avverso i decreti di pagamento delle spettanze in favore degli ausiliari del magistrato nonché la trattazione delle opposizioni alle liquidazioni in tema di patrocinio per i non abbienti, limitatamente ai decreti emessi nei giudizi trattati dalla sezione o dalla sezione g.i.p. - g.u.p. o dai giudici di pace o dal pubblico ministero, con espressa facoltà di sub-delega ai magistrati della sezione secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in tabella;
  • sono delegate le funzioni presidenziali relative alle decisioni sulle richieste di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, limitatamente alla cause già instaurate davanti ai giudici della sezione, con espressa facoltà di sub-delega al magistrato davanti al quale pende la causa;
  • sono delegate le funzioni presidenziali relative alla nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e segg. c.c. ove si tratti di causa rientrante tra quelle assegnate alla sezione;
  • sono delegate tutte le funzioni presidenziali relative agli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili e alla distribuzione degli incarichi tra gli stessi di cui agli artt. 179 ter e 179 quater disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
  • sono delegate le funzioni presidenziali relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di autorizzazione ad astenersi formulate dai giudici professionali ed onorari appartenenti alla sezione stessa, con conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto sulla base dei criteri di seguito specificati;
  • sono delegate le funzioni presidenziali previste dagli artt. 273 e 274 c.p.c. sull'assegnazione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse, quando la causa, alla quale in ipotesi andrebbe riunita l'altra, sia assegnata a un giudice appartenente alla terza sezione civile.