Revoca di sentenza o decreto penale

COS'E'

Il condannato, nel caso di abolizione del reato (depenalizzazione, abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma) può chiedere al Giudice dell’esecuzione competente la revoca della sentenza o del decreto irrevocabili.

La presentazione della domanda di revoca non sospende tutta l’esecuzione (l’Ufficio Recupero Crediti comunica al concessionario in via informale).

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 673 c.p.p. art. 665 c.p.p.

COSA OCCORRE

Con domanda in carta semplice (v. modulistica) indicando gli estremi della sentenza o del decreto. Con elezione di domicilio.

MODULISTICA

Visualizza modulo di revoca del provvedimento per abolizione di reato

Visualizza modulo di richiesta di visione e/o estrazione di copie di fascicoli penali

COMPETENZA

Nel caso di richiesta per più provvedimenti emessi da giudici di pari grado è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Nel caso di richiesta riguardante provvedimenti emessi da giudici di grado differente se il provvedimento è stato confermato o riformato solo in relazione alla pena, è competente il giudice di primo grado; è competente il giudice d’appello se, invece, vi è stata riforma sostanziale (la modifica della sola pena non costituisce riforma): ciò non si può desumere dal certificato penale e deve essere verificato di volta in volta.

ITER

Il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso almeno dieci giorni alle parti e ai difensori. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per Cassazione

Il provvedimento del Giudice dell’esecuzione è trasmesso d’ufficio al Casellario per l’eliminazione dell’iscrizione (art. 687 c.p.p.) e, nel caso, alla Prefettura e a tutti gli altri enti cui era già stata fatta comunicazione in sede di esecuzione del provvedimento (sentenza o decreto penale) (ad esempio per sanzioni accessorie).