Richiesta/rilascio copie (atti, sentenze, decreti ingiuntivi, etc)

DOVE

Presso la Cancelleria civile, lavoro o volontaria giurisdizione che ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.

In particolare: per le copie delle sentenze in materia civile ci si deve rivolgere alla Cancelleria Pubblicazioni Sentenze, per le copie delle sentenze in materia di lavoro presso l'Ufficio Sentenze del Lavoro.

Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario è previsto il rilascio delle copie dell’atto e degli allegati in formato elettronico presso lo Sportello Polifunzionale o formulando la richiesta via mail all’indirizzo pubblicato sul sito internet.

COS'E'

E’ la richiesta di ottenere copia di un atto, un verbale, una sentenza, un decreto ingiuntivo o altro provvedimento.

Le copie possono essere:

  • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto;
  • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale;
  • in forma esecutiva – se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l’esecutorietà
CHI PUO' RICHIEDERE

Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento

 

COSA OCCORRE

L’istanza (anche verbale)

Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario è prevista la richiesta delle copie elettroniche degli atti di scambio sia verbalmente portando una chiavetta usb o cd rom, sia via mail all’indirizzo pubblicato sul sito internet.
Per le sentenze in materia di lavoro è possibile inoltrare una richiesta via mail all’indirizzo [email protected], specificando anno, numero di sentenza e numero di RG.

QUANTO COSTA

Per il rilascio di una copia semplice, conforme, esecutiva è previsto il pagamento di diritti di cancelleria, come da apposita tabella “Nuovi diritti di copia aggiornati al 2010 “ (punto 5.5 del presente documento)

TEMPI MEDI NECESSARI

Se la richiesta è urgente entro due giorni, altrimenti dal terzo giorno in poi.